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Programma preliminare per la sicurezza sul lavoro e la conservazione dell’ambiente
Premessa
I principi di base che regolano le attività di sicurezza, seguiti
dall’ati correlati alle direttive comunitarie nella materia, recepite
e in corso di recepimento nell’ordinamento italiano, e al decalogo
a suo tempo elaborato nell’ambito della ceca, pongono in primo piano
il complesso delle provvidenze utili al fine di raggiungere un livello
prevenzionale confacente, mediante:
- la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute;
- l’applicazione ragionata e programmata delle norme di legge, di
buona tecnica e quelle suggerite o consigliate dall’esperienza per
ottenere;
- la riduzione delle situazioni di rischio;
- la riduzione delle probabilità dell’istaurarsi di tecnopatie
o del verificarsi di infortuni;
- il contenimento di conseguenze derivanti da eventi causati dal deterioramento
di situazioni di rischio, grazie a interventi tempestivi;
- la predisposizione di strutture igienico-assistenziali sufficienti,
correlate al tipo e organizzazione del lavoro;
- l’informazione e l’aggiornamento dei tecnici e dei preposti;
- l’informazione e sensibilizzazione delle maestranze;
- la fornitura, la dotazione e le disposizioni di procedure di lavoro
e di istruzioni vincolanti ai fini della sicurezza per mansioni e lavorazioni
di particolare impegno e/o difficoltà.
Sempre ai fini della sicurezza individuale e collettiva, al fine di esercitare
adeguato controllo sulla giustificata presenza di persone nel cantiere,
sarà istituito – se necessario – un sistema di verifica
che consenta efficace e rapido riscontro.
La struttura organizzativa e attuativa
L’ati dispone di proprio organismo delegato allo studio e alla proposizione
delle attività di sicurezza (spp) il cui responsabile è
identificato nel direttore tecnico di cantiere, presso il quale è
anche prevista la figura dell’addetto all’attuazione degli
adempimenti, in possesso di capacità e conoscenze adeguate, affinché
provveda a:
- fornire all’appaltatore e ai responsabili consulenza per una razionale
sistemazione delle aree di lavoro;
- promuovere l’attuazione di quanto deliberato o imposto nel corso
delle riunioni periodiche che l’appaltatore dovrà indire
nel cantiere, nonché intervenire nelle particolari situazioni che
possono verificarsi;
- partecipare alla riunione di illustrazione del piano di sicurezza alle
maestranze;
- attuare tempestivamente gli adempimenti aziendali previsti nel caso
di infortuni sul lavoro;
- seguire l’andamento infortunistico del cantiere, sia sotto l’aspetto
statico, sia sotto l’aspetto di studio applicato alla prevenzione
per quanto attiene l’agente materiale e le norme comportamentali;
- informare gli addetti circa l’uso delle attrezzature di lavoro,
nella normale attività e nelle prevedibili situazioni anomale,
impartendo istruzioni operative che la direzione di cantiere provvederà
a emanare.
Nel complesso delle attività, l’addetto alla sicurezza potrà
giovarsi – al pari di ogni altro componente la struttura aziendale
del cantiere – della consulenza di studio specializzato nella materia
della sicurezza.
La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute
Il D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, che recepisce, tra le altre, la direttiva
89/391/cee, prevede l’atto valutativo quale condizione preliminare
per la determinazione delle successive misure di prevenzione e protezione.
Esso consente una visione globale delle problematiche organizzative-previdenziali
onde:
- eliminare i rischi;
- ridurre quelli che non possono essere eliminati;
- affrontare, come concetto generale, i rischi alla fonte;
- prevedere le misure di prevenzione più confacenti dando naturalmente
la priorità a quelle collettive, mediante la pianificazione, la
scelta delle attrezzature, le modalità esecutive, le tecniche da
adottare;
- informare i lavoratori.
La pianificazione
La pianificazione delle attività di sicurezza permette lo studio
preventivo dei problemi insiti nelle varie fasi di lavoro, consentendo
di identificare le misure di sicurezza che meglio si adattano alle diverse
situazioni e di programmare quanto necessario, evitando soluzioni improvvisate.
In questa linea d’azione si muove il raggruppamento di imprese.
La pianificazione viene quindi attuata mediante formulazione di un piano
di sicurezza che, considerando le fasi esecutive secondo lo sviluppo del
lavoro, definisca le misure di sicurezza conseguenti alla preliminare
valutazione delle possibili condizioni di rischio, operando ampliamento
e completamento del programma presente.
In talune operazioni le misure previste o suggerite potranno essere anche
più d’una, onde consentire a chi dirige i lavori di adottare
la soluzione più utile e confacente in relazione alla situazione
effettiva.
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Relazione di progetto
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